Abusi edilizi realizzati prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, autorizzazione paesaggistica postuma e condizioni per il rilascio

Il Tar Catania, in una recente pronuncia (sent. 1149 del 21.04.2022), analizza le condizioni per il rilascio della cosiddetta “autorizzazione paesaggistica postuma” da parte della Soprintendenza.

FATTO

Nel caso in esame, il cittadino aveva realizzato alcune opere abusive (due corpi di fabbrica in muratura, destinati a deposito per attrezzature agricole) prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, ma la richiesta di compatibilità era stata inoltrata in epoca successiva, ossia quando il vincolo era già “presente”.

Per tale ragione, a giudizio del cittadino, la Soprintendenza di Siracusa avrebbe errato nell’applicare, al caso in esame, l’art. 167, comma 4 del d. lgs. 42/2004 in luogo dell’art. 146 del medesimo decreto.

Il Tar Catania ha ritenuto di non condividere tale prospettazione.

REQUISITI

In via preliminare, si precisa che per la realizzazione di interventi edilizi, in area paesaggisticamente vincolata, è necessario il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Se ciò non si verifica, il mantenimento delle opere sarà subordinato al rilascio di un parere che ne verifichi la compatibilità, in presenza di determinate condizioni.

In tal senso, l’art. 167, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004 consente l’accertamento della compatibilità paesaggistica allorquando non sia intervenuta la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero un aumento rispetto a quanto legittimamente realizzato.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA

Nella fattispecie in commento, secondo il Tar Catania, “viene in rilievo un’ipotesi di richiesta di autorizzazione paesaggistica postuma, con conseguente applicazione dell’art. 167, quarto comma, del decreto legislativo n. 42 del 2004, secondo cui la compatibilità paesaggistica può essere accertata soltanto per abusi di minima entità (…)”.

Ne consegue che trattandosi, nel caso in esame, della realizzazione di due corpi di fabbrica in muratura, destinati a deposito per attrezzature agricole, staccati dal corpo principale, la citata norma non può in alcun modo trovare applicazione non essendo, le opere in questione, riconducibili al concetto di “abusi di minima entità”.

Ciò anche tenuto conto della ratio della disposizione, volta a stabilire una soglia elevata di tutela del paesaggio che comporta la possibilità di rilascio ex post dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati soltanto per gli abusi tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato (Tar Catania sent. 1149 del 21.04.2022 che richiama TAR Milano, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 1033).

CONCLUSIONI

La giurisprudenza ha chiarito come in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2020, n. 6300).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".