Permesso di costruire: a quali condizioni si forma il silenzio assenso?

La formazione del silenzio assenso, sull’istanza di permesso di costruire, si configura in presenza di determinate condizioni e non solamente con il decorso del tempo.

Diniego trasmesso dopo la formazione del silenzio assenso

Il Tar Palermo, con la sent. 664/2023, ha di recente precisato che “Con riferimento alla contestata violazione dei termini di conclusione del procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento di diniego, […] il silenzio assenso, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente“.

Conformità urbanistica

In particolare, con riferimento alla domanda di permesso di costruire, il silenzio-assenso può formarsi solo ove sussista la cd. conformità urbanistica, ovvero la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per conseguire il bene della vita richiesto, consistente nel rilascio del titolo edilizio di interesse (Cons. Stato, Sez. VI, 1 settembre 2022, n. 7631)

Integrazione documentale non ottemperata

Il provvedimento con cui il Comune ha archiviato (e quindi sostanzialmente rigettato) l’istanza di permesso di costruire avanzata è immune dalle censure dedotte, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che “è legittimo il diniego di un permesso di costruire, ancorché emanato successivamente al decorso del termine per la formazione degli effetti del silenzio assenso, nell’ipotesi in cui nel corso del procedimento il Comune abbia più volte richiesto al privato di produrre integrazioni documentali e non abbia ricevuto alcun riscontro.”

In tale ipotesi, infatti, non può essere invocata la formazione tacita del titolo abilitativo in quanto la formazione del titolo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente” (Tar Palermo sent. 1303.2023 che richiama cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20.10.2022, n. 8943; T.A.R. Bari, Sez. II, 22.11.2022, n. 1565) .

Il rilascio della certificazione è una condizione per la formazione del silenzio assenso

Secondo il Tar Catania (sent. 1600/2023), da un punto di vista formale, ai fini della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia, il ricevimento dell’istanza deve essere attestato dal rilascio di una certificazione, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 5, l.r. 17/1994, ai sensi del quale:

L’ufficio comunale competente, all’atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento”.

L’accoglimento della domanda di concessione edilizia per silenzio-assenso presuppone, quindi, un’attestazione di ricevimento dell’istanza con certificazione dell’ufficio comunale competente. Siffatto onere è funzionale a rendere tempestivo e immediato l’esame della domanda da parte dell’ufficio, al fine di concludere il procedimento nei termini acceleratori (particolarmente ridotti) previsti dalla normativa regionale.

In altre parole, la certificazione, richiamata espressamente dalla disposizione di legge regolativa della formazione del silenzio-assenso, costituisce presupposto necessario per la formazione tacita del titolo (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 3 marzo 2023, n. 696; id., Sez. II, 2 gennaio 2023, n. 2; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 gennaio 2022, n. 10 e 8 settembre 2021, n. 2519).

Art. 2 della L.R. 17/1994 – criteri di interpretazione

La giurisprudenza amministrativa siciliana ha chiarito che: “l’art. 2 della l.r. n. 17/1994 va interpretato nel senso che, sussistendo i presupposti di legge, il decorso del termine di legge dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all’ottenimento della concessione stessa, con la differenza, però, che il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l’interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, abbia inoltrato la perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e abbia versato l’ammontare del contributo concessorio dovuto, aprendo così una seconda fase, prevista dal comma 8°, che si conclude o con un intervento esplicito dell’Amministrazione, sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l’opera, o con il decorso del termine di trenta giorni e solo, in quest’ultima ipotesi, il silenzio-assenso può dirsi consolidato, nel senso che l’Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto di primo grado.”( v. tra le tante, T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 3 marzo 2023, n. 696; id., 13 ottobre 2020 n. 2581)

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".